Credito: assegno ordinario del Fondo di Solidarietà

Dic 16, 2016

Con messaggio n. 4975 del 6 dicembre 2016 l’INPS ha fornito chiarimenti inerenti l’accesso alla prestazione di assegno ordinario del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Per le domande presentate a decorrere dal mese di maggio 2016 e fino a dicembre 2016, l’intervento del fondo sarà determinato in misura non superiore al 18{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.

Quindi, poiché è stato introdotto un ulteriore limite da applicarsi in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda istante, ovvero, nel caso in cui non vi sia un gruppo di appartenenza, in relazione alla stessa azienda – sottolinea il messaggio – è necessario che l’azienda richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, oltre ad indicare l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza, provveda ad inviare tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, un’apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola.