Rispondendo ad un quesito in materia di controllo a distanza dei lavoratori posto da una sede territoriale,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4619 del 24 maggio 2017, ha confermato che l’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970, deve intervenire solo in caso di mancanza dell’accodo con la RSA/RSU per cui l’accordo sindacale ha una posizione preferenziale.
Conseguentemente anche nel caso in cui, in seguito a mancato accordo sindacale, sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell’Ispettorato competente, l’autorizzazione può comunque essere sempre sostituita da un accordo che intervenga successivamente.
Ricorda, inoltre, l’INL che è possibile regolamentare “gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie” attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ex art. 8, D.L. n. 138/2011.
Tuttavia, occorre tener presente che i suddetti contratti, cosiddetti di prossimità, possono essere stipulati solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, ecc.)”.e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Costituzione, derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.