Contratti di solidarietà: da difensivi a espansivi

Nov 15, 2016

Per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze nel mondo del lavoro, il correttivo al Jobs Act – in vigore dall’8 ottobre 2016 – ha previsto la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi.

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro – percentuale massima del 60{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} con punte del 70{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’orario giornaliero – al fine di:

• mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare, così, la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
• favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi, art. 2 legge 863/84).

Le istruzioni del ministero del Lavoro

Domanda
L’istanza deve essere presentata telematicamente inserendo all’interno della pratica di “Cigsonline”, già inoltrata al Ministero ai fini del contratto che si vuole trasformare, i moduli forniti con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 (Ministero del Lavoro), allegando:

• il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto;
• l’elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro.

La comunicazione va inviata anche: alla Dtl territorialmente competente e all’Inps.

Requisiti
I contratti di solidarietà difensiva possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva se possiedono uno dei due seguenti requisiti:

• sono in corso da almeno dodici mesi;
• sono stati stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi.

Nuovo contratto
La trasformazione avviene con la stipula di un contratto collettivo aziendale che preveda:

• la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione;
• la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

La riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può superare a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario.

Cosa spetta ai lavoratori
Ai destinatari della disposizione, ossia tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, spetta:

• un trattamento di integrazione salariale, che rimane a carico dell’Inps, di importo pari al 50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
• un’integrazione di tale trattamento da parte del datore di lavoro almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, ma è soggetta a tassazione fiscale. Ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa (a carico Inps).

Benefici per il datore
Per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza, il datore di lavoro avrà un contributo o un’agevolazione.

A – Per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione il datore di lavoro ha diritto ad un contributo:

• per i primi 12 mesi, pari al 15{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
• per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} e al 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

B – Per gli assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni, invece, il datore avrà uno sconto sulla contribuzione a suo carico: sarà applicata, per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore, l’aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti.

C – Le quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per la stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza (con alcune eccezioni).

D – Il contributo addizionale è ridotto al 50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

Norme e prassi
Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (correttivo al Jobs Act)
Ministero del Lavoro circolare n. 31 del 21 ottobre 2016