La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190) ha disposto la messa a regime della tassazione agevolata dei premi di risultato. E’ previsto un tetto di accesso pari a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente e un limite di premi ammessi ad imposta sostitutiva pari a 2.000 euro lordi ed elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
A seguito di tali modifiche normative, si è reso necessario modificare la denominazione dei codici tributo istituiti con risoluzioni nn. 287/2008, 115/2009, 190/2009 e 84/2011, utili per il versamento, con F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali.
La risoluzione n. 109 del 28 novembre 2016 dell’agenzia delle Entrate contiene la ridenominazione dei seguenti codici: “1053”, “1057”, “1305”, “1307”, “143E”, “1604”, “1606”, “1816”, “1904”, “1905”, “1907”, “1908”.