A seguito dell’entrata in vigore del correttivo al Jobs Act, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 14 ottobre 2016, ha fornito istruzioni in merito alla CIGS a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto.
Chiarisce, innanzitutto, la circolare che la misura è destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Procedimento
Il trattamento può essere concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
Le istanze – compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito ministeriale – dovranno essere presentate, entro un congruo termine, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., mediante posta certificata all’indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it,.
L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa.
Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata.
Specifica, infine, la circolare ministeriale, che nella suddetta relazione l’impresa dovrà illustrare dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.