Poiché le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dal Fondo di
Integrazione Salariale e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle garantite da tutti i Fondi di solidarietà, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai suddetti fondi.
Questo è quanto ha chiarito l’INPS, sottolineando che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi non sono fondi gestiti dall’Istituto per cui, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire un’apposita dichiarazione di responsabilità in merito all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento.
Inoltre, per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue, per cui un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017.
In merito, specifica il messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, è necessario che il datore di lavoro fornisca all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.