L’articolo 24, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 dispone che “In via eccezionale,
per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive della medesima:
- i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.
Al fine di uniformare le modalità applicative e interpretative da parte delle sue sedi territoriali, l’INPS, con messaggio n. 2054 del 17 maggio 2017, ha, quindi, fornito nuovi chiarimenti in relazione alle due tipologie di destinatari della norma:
- lavoratori e lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima;
- iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione.
Con riferimento alla prima casistica, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Nel caso di specie la norma si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi.
Per la seconda casistica, il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato e, pertanto, con contribuzione versata esclusivamente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, ai fini del perfezionamento del requisito minimo è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Rimane ferma per i lavoratori o le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione secondo la disposizione eccezionale in questione, la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale ed ulteriore, contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione.
Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
Specifica, inoltre, il messaggio che, stante il tenore letterale della disposizione “eccezionale” della lettera b) dell’art. 15 bis, che prevede un’anzianità contributiva per le lavoratrici “di almeno 20 anni” e un requisito anagrafico minimo di 64 anni, non può trovare applicazione la deroga di cui all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 503/1992 che prevede, a determinate condizioni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia con un’anzianità contributiva di 15 anni anziché 20.