L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 17 ottobre 2017, fornisce precisazioni riguardanti il recupero dei benefici normativi e contributivi, ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006.
L’Ispettorato rammenta che con precedente circolare n. 3 del 18 luglio 2017 è stato chiarito che la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quindi, l’assenza del Durc comporta il mancato godimento dei benefici da parte di tutta la compagine aziendale per il relativo periodo; terminato il periodo di non rilascio del Durc, l’impresa può tornare a godere di benefici normativi e contributivi, compresi di quelli di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
A seguito dell’accertamento in sede ispettiva dell’omissione contributiva, questa impedisce il rilascio del Durc online qualora, dopo la notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, non risulti, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.
Una volta accertata una violazione in sede ispettiva, si procede al recupero delle agevolazioni fruite solo nei confronti del lavoratore cui le violazioni si riferiscono. Solo a fronte del versamento della contribuzione per detto lavoratore, si potrà ottenere un Durc positivo.