Con nota del 6 settembre 2016 Confprofessioni ha approfondito l’istituto dei congedi parentali ad ore nel CCNL Studi professionali, sottolineando l’importanza che la volontà di fruirne vada comunicata al datore di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso, indicando:
• il numero di mesi di congedo parentale da utilizzare;
• l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine);
• la programmazione mensile delle ore di congedo.
Tale programmazione dovrà essere concordata con il titolare dello studio e non possono essere presentate richieste che comportino l’effettuazione di una prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore.
La domanda di congedo a ore va presentata all’INPS telematicamente per ogni singolo mese solare e nel modulo va indicato il CCNL di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria.
Conclude la nota di Confprofessioni ricordando che, qualora la fruizione di un periodo di congedo parentale avvenga su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate ai fini del computo, dato che è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.