A seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 che ha previsto una nuova disciplina delle
attività di call center svolte al di fuori dell’Unione europea, Confindustria ha emanato apposita circolare.
Ambito di applicazione
Chiarisce la circolare che le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti delle attività di call center a prescindere dal numero dei lavoratori occupati mentre, per quanto concerne il concetto di “attività di call center”, in assenza di una definizione giuridica e indicazioni da parte delle Amministrazioni competenti, in via cautelativa si ritiene opportuno ricomprendere ogni tipologia di servizio riconducibile ad una sorta di front office (es. assistenza e gestione della clientela).
L’incertezza in ordine all’ambito applicativo del nuovo della nuova norma è il principale tema che Confindustria ha sottoposto alle Amministrazioni competenti e sul quale auspica in tempi brevi un chiarimento, che riconduca la norma alla sua finalità originaria: individuarne i destinatari nelle sole imprese che svolgono in via prevalente (core business) attività di call center.
Registro degli Operatori di Comunicazione
Tutti gli operatori che svolgono attività di call center avvalendosi di numerazioni nazionali sono tenuti a iscriversi al ROC entro il 2 marzo 2017 e tale obbligo sussiste anche per i soggetti terzi affidatari di servizi di call center, per i quali l’obbligo in questione deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
L’obbligo prescinde dal carattere prevalente o meno dell’attività di call center rispetto all’attività complessivamente svolta dall’impresa anche se non sono tenute a iscriversi al ROC le imprese committenti che affidino integralmente l’attività di call center a una società terza.
Adempimenti
Inoltre, il nuovo art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 prevede un ulteriore adempimento per tutti i call center, ivi inclusi quelli localizzati in Italia o comunque nell’ambito dell’UE: gli operatori economici che svolgono attività di call center devono preliminarmente informare l’interlocutore sul Paese nel quale è fisicamente collocato l’operatore con cui parlano.
I call center operanti in Paesi extra-UE dovranno:
– iscriversi al ROC qualora dispongano di numerazioni nazionali;
– informare preliminarmente l’interlocutore circa il Paese nel quale è fisicamente collocato l’operatore, tanto per le chiamate outbound quanto per quelle inbound;
– trenta giorni prima del trasferimento dell’attività, fare comunicazione a Ministero del Lavoro, MiSE e Garante privacy. In merito a questo punto Confindustria auspica che si definisca un’unica procedura telematica simultanea.
La circolare prot. n. 19997 del 21 febbraio 2017 di Confindustria si conclude con la specifica dei dati che vanno comunicati al Ministero del Lavoro, al MiSE ed al Garante Privacy, delle sanzioni applicabili e del regime di responsabilità amministrativa solidale tra committente e gestore del call center per l’inosservanza dei nuovi obblighi informativi e organizzativi.