Come è noto, l’INPS gestisce le domande di assegno di natalità e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.
Tuttavia, poiché molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, l’Istituto ha sospeso l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.
Stante quanto sopra, con messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016, viene comunicato che, nel caso di specie, per la ripresa del pagamento delle mensilità in questione, è necessario che gli utenti presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016.
In caso contrario, gli interessati non solo perderanno le mensilità per l’anno 2016 ma si avrà anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015 con la conseguenza che l’utente che avrà i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.
Conclude il messaggio ricordando che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate.
Pertanto, tutti gli aventi diritto all’assegno di natalità nell’anno 2017, inclusi quelli che avranno presentato la DSU entro dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 dovranno presentare tempestivamente una nuova DSU, in modo da consentire all’INPS di verificare la permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2017.