In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, è previsto che:
- per l’assegno sociale nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza;
- per le prestazioni di invalidità civile, per la determinazione del limite reddituale, si computano tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
Tuttavia su questa ultima questione è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’INPS è risultato soccombente.
Quindi, con messaggio n. 3098 del 25 luglio 2017, l’Istituto ha disposto che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Con riferimento alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame l’INPS comunica che adotterà i seguenti provvedimenti:
- domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede accoglierà l’istanza;
- domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede riconoscerà la prestazione in autotutela;
- domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.