APE Sociale: domanda entro il 15 luglio

Lug 6, 2017

Il Decreto attuativo sull’APE Sociale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017

ed è entrato in vigore il 17 giugno 2017.

 

In contemporanea con la pubblicazione nella GU, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla sua applicazione evidenziando che coloro che, entro il 31 dicembre 2017, si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni per avere diritto all’APE Sociale devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017, mentre coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle condizioni entro il 31 dicembre 2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

 

Le domande devono essere inviate telematicamente e l’interessato dovrà, a seconda quale condizione intenda far valere ai fini dell’accesso al beneficio, rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione per cui:

 

  • in caso di soggetto in stato di disoccupazione l’interessato dovrà:

 

se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7, Legge n. 604/1966 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;

se operaio agricolo, allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e dovrà indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro;

 

  • in caso di soggetto che presti assistenza a portatore di handicap grave convivente, unito civilmente o parente di primo grado, il richiedente dovrà compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con il soggetto affetto da handicap grave e riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento;
  • in caso di invalido civile di grado almeno pari al 74{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, il richiedente dovrà riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento;
    in caso di soggetto che svolga da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del DPCM, il richiedente dovrà farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” – Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117). Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro dovrà attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE Sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000. Alla domanda dovrà essere allegato anche il contratto di lavoro o una busta paga.

 

Con riferimento all’ultimo punto, chiarisce la circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017 che se il soggetto ha svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga.

 

I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

Con messaggio n. 2464 del 15 giugno 2017, l’Istituto ha, inoltre, chiarito che per assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, le Sedi prenderanno in considerazione esclusivamente le domande presentate dal 17 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto DPCM n. 88 del 23 maggio 2017).

 

Le eventuali istanze già pervenute non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare nuova domanda.