Accordo interconfederale per l’apprendistato tra Sistema Impresa e Confsal

Ott 18, 2017

La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – SISTEMA IMPRESA e la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – CONFSAL hanno siglato l’accordo

interconfederale in materia di apprendistato in data 27 settembre 2017.

Per quanto concerne la retribuzione, l’accordo prevede che per l’apprendistato professionalizzante la retribuzione sia quella stabilita dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie dell’accordo stesso.
Nei contratti che prevedono che la retribuzione sia determinata applicando il sistema del sottoinquadramento, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello della destinazione finale.
Il contratto collettivo di riferimento potrà determinare la retribuzione anche in percentuale rispetto a quella relativa al livello di destinazione.
Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’accordo prevede che la retribuzione sia stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, come segue:

  • Primo anno – Non inferiore al 45{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • Secondo anno – Non inferiore al 55{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • Terzo anno – Non inferiore al 65{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • Quarto anno – Non inferiore al 70{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.

 

Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca è previsto che l’apprendista sia inquadrato, anche ai fini retributivi, come segue:

 

  • per i percorsi di durata superiore all’anno:
  • per la prima metà del periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale.
  • per i percorsi di durata non superiore all’anno, per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.