Accordi di riallineamento retributivo in agricoltura

Ott 18, 2017

La c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura prevede che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possano demandare la definizione di tutto o parte del

programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale.

Inoltre, la stessa norma stabilisce che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge.
L’INPS, con circolare n. 138 del 12 ottobre 2017, ha chiarito che la norma è entrata in vigore il 4 novembre 2016 e si configura come interpretazione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, il quale consente accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001.
Pertanto, la nuova disposizione è da riferirsi agli accordi già sottoscritti e depositati e, in merito ai contratti di riallineamento, contempla due previsioni:

 

  • una che riconosce alla contrattazione aziendale la sola facoltà di recepire quanto definito in sede di contrattazione provinciale;
  • l’altra che riconosce alla contrattazione aziendale la possibilità di definire i programmi di riallineamento.

 

Quindi, la norma attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo la possibilità di demandare agli accordi aziendali, purché sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori.
Il programma di riallineamento declinato nell’accordo aziendale dovrà rispettare e tenere conto di quanto ad esso delegato; qualora l’accordo provinciale nulla dica in ordine ai valori di riallineamento dovranno essere presi in considerazione quelli fissati dall’accordo aziendale.

La circolare n 138/2017 conclude evidenziando che l’accordo aziendale potrà anche prevedere valori di retribuzione compresi tra i limiti minimi e massimi eventualmente fissati dall’accordo provinciale.